giovedì 22 gennaio 2015

LA DISCIPLINA DELLE OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO E A STRUTTURA METALLICA



La procedura per la denuncia delle opere strutturali deve essere eseguita rispettando ovviamente le norme attualmente vigenti.

Le norme di riferimento sono:
Il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 integrato con D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e più precisamente al Capo I e II.

La Legge 5 novembre 1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”.

La Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”.

Le Norme tecniche emesse ai sensi del D.P.R. 380/2001 sono:
Il D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” e la Circ. Min. Infrastrutture e Trasporti 2 febbraio 2009 n. 617 C.S.LL.PP. “Istruzioni per l’applicazione delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al Decreto Ministeriale del 14 Gennaio 2008”.

Le Norme tecniche per le costruzioni definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni per garantire le prestazioni richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità.
Le Norme tecniche per le costruzioni forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.

Le Norme tecniche per le costruzioni fanno riferimento ai materiali già contenuti nelle normative precedenti (strutture in cemento armato normale/precompresso e strutture metalliche) ma anche a tutti gli altri materiali per uso strutturale (legno, muratura, vetro, FRP, ecc.). Nessun materiale è quindi escluso.
Fanno inoltre riferimento agli interventi che riguardano le nuove costruzioni e tutti gli interventi sull'esistente (adeguamento, miglioramento e riparazione/intervento locale: vd. Cap. 8 - Par. 8.4).

Gli interventi devono quindi essere realizzati sulla base delle indicazioni contenute nel progetto strutturale, essere controllati e seguiti dal Direttore dei Lavori ed essere infine collaudati.
L'unica eccezione alla redazione del Collaudo statico è nel caso di riparazione/l'intervento locale (anche se rimangono gli altri obblighi sopra descritti).


Segue un estratto del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 intervallato da alcuni commenti.

...omissis.....

PARTE II – Normativa tecnica per l’edilizia

Capo I - Disposizioni di carattere generale

Art. 52 (L) - Tipo di strutture e norme tecniche
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, artt. 1 e 32, comma 1)

1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono:
a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera, nonché i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.

2. Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, l'idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.

3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 53 (L) - Definizioni
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo e terzo comma)

1. Ai fini del presente testo unico si considerano:
a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli;

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Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

Sezione I - Adempimenti

Art. 64 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
(Legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art. 3, primo e secondo comma)

1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

2. La costruzione delle opere di cui all’articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.

5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (Legge n. 1086 del 1971, artt. 4 e 6)

1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale (testo rettificato con comunicato in G.U. n. 47 del 25 febbraio 2002).

Commento: leggendo attentamente il comma 1 e 3 dell'Art. 53 sopra riportato appare evidente che praticamente tutte le strutture (grandi o piccole che siano) debbano essere soggette a Denuncia dei lavori e quindi successivamente a Collaudo statico.

2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

Commento: è prassi comune indicare anche il nome del collaudatore statico sebbene non obbligatorio.

3. Alla denuncia devono essere allegati
a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

Commento: solitamente alla denuncia viene allegata anche la nomina del collaudatore e la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico anche se detto obbligo è a carico del Direttore dei Lavori (vedi più avanti l'Art. 67 comma 3). Da notare che il Collaudo statico deve essere sempre redatto in corso d'opera.

4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito (testo rettificato con comunicato in G.U. n. 47 del 25 febbraio 2002).

Commento: purtroppo avviene spesso che lo sportello non restituisca subito la copia del progetto con il timbro di deposito per cui occorre tornare alcuni giorni dopo per il necessario ritiro.

5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

Commento: purtroppo avviene spesso le varianti in corso d'opera siano depositate dopo che la loro esecuzione sia già iniziata disattendendo quindi un obbligo di Legge.

6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all’atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l’attestazione dell’avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

Commento: al collaudatore deve essere consegnata tutta la documentazione in originale con i timbri di avvenuto deposito:
- Denuncia delle opere
- Disegni esecutivi delle strutture
- Relazione di calcolo delle strutture
- Relazione illustrativa dei materiali impiegati
- Eventuali varianti alle opere strutturali intervenute dopo il primo deposito
- Eventuali integrazioni al progetto redatto dal progettista strutturale principale quali ad esempio relazioni di calcolo e disegni esecutivi dei solai prefabbricati e comunque di tutte le strutture non contenute nel progetto strutturale iniziale
- Relazione a struttura ultimata con allegati i certificati di prova sui materiali emessi da Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (tipicamente cubetti di calcestruzzo e barre di armatura in acciaio per C.A.), certificati di qualità dei profili metallici e i certificati delle strutture lignee.

Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6 e 7) - Collaudo statico
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8)

1. Tutte le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.

2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera.

3. Contestualmente alla denuncia prevista dall’articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.

4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

Commento: è buona norma, anche se non obbligatorio, depositare allo sportello unico la richiesta di terna.

5. Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.

6. In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell’opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.

8. Per il rilascio di licenza d’uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare all’amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo.

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