martedì 27 gennaio 2015

IL DIRETTORE TECNICO DI STABILIMENTO


L’entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (01 luglio 2009), di cui al D.M. 14 gennaio 2008, ha comportato rinnovati e diversi impegni per tutti i soggetti che intervengono nel processo produttivo edile: progettista, direttore dei lavori, collaudatore, produttore di materiali e costruttori.

Più precisamente il capitolo 11 definisce le procedure per una corretta identificazione, qualificazione ed accettazione dei materiali e prodotti ad uso strutturale, al fine di garantire la rintracciabilità del prodotto ed i relativi controlli lungo tutta la filiera dal Produttore sino alla messa in opera in Cantiere.

Un aspetto importante, della nuova normativa riguarda la responsabilità dei controlli.

Nei cantieri tale responsabilità è, prevalentemente, in capo al Direttore dei Lavori che è tenuto ad acquisire, prima dell’inizio della fornitura, copia della certificazione; a verificare che i documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere riportino gli estremi della certificazione e a rifiutare le eventuali forniture non conformi.

Ciò comporta che già in fase di pianificazione degli acquisti, l’impresa deve richiamare i requisiti dei materiali fissati dal progettista, compreso il valore minimo di accettabilità e inserirli nel contratto di fornitura.

Mentre nei centri di trasformazione dell’acciaio, la responsabilità dei controlli è in capo al Direttore Tecnico del centro.

Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da idonea documentazione, che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso.

La mancanza della certificazione può comportare la non accettazione del materiale da parte del Direttore dei Lavori oppure successivamente da parte del collaudatore e la eventuale successiva rivalsa del costruttore nei confronti del fornitore.

A questo punto risulta utile leggere il paragrafo 3.1.7 del capitolo 11.

Si definisce Centro di trasformazione un impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni.

Il Centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati dalla documentazione prevista al § 11.3.1.5.

Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione, vengano utilizzati elementi base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori differenti, attraverso specifiche procedure documentate che garantiscano la rintracciabilità dei prodotti.

Il trasformatore deve dotarsi di un sistema di controllo della lavorazione allo scopo di assicurare che le lavorazioni effettuate non comportino alterazioni tali da compromettere le caratteristiche meccaniche e geometriche dei prodotti originari previste dalle presenti norme.

Il sistema di gestione della qualità del prodotto, che sovrintende al processo di trasformazione, deve essere predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2000 e certificato da parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006.

Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da idonea documentazione, specificata nel seguito, che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso.

I centri di trasformazione sono identificati, ai sensi delle presenti Norme, come “luogo di lavorazione” e, come tali, sono tenuti ad effettuare una serie di controlli atti a garantire la permanenza delle caratteristiche, sia meccaniche che geometriche, del materiale originario. I controlli devono essere effettuati secondo le disposizioni riportate nel seguito per ciascuna tipologia di acciaio lavorato.

Nell’ambito del processo produttivo deve essere posta particolare attenzione ai processi di piegatura e di saldatura. In particolare il Direttore Tecnico del centro di trasformazione deve verificare, tramite opportune prove, che le piegature e le saldature, anche nel caso di quelle non resistenti, non alterino le caratteristiche meccaniche originarie del prodotto. Per i processi sia di saldatura che di piegatura, si potrà fare utile riferimento alla normativa europea applicabile.

Per quanto sopra, è fatto obbligo a tali centri di nominare un Direttore Tecnico dello stabilimento che opererà secondo il disposto dell’art. 64, comma 3, del DPR 380/01.

I centri di trasformazione sono tenuti a dichiarare al Servizio Tecnico Centrale la loro attività, indicando l’organizzazione, i procedimenti di lavorazione, le massime dimensioni degli elementi base utilizzati, nonché fornire copia della certificazione del sistema di gestione della qualità che sovrintende al processo di trasformazione. Ogni centro di trasformazione dovrà inoltre indicare un proprio logo o marchio che identifichi in modo inequivocabile il centro stesso.

Nella dichiarazione deve essere indicato l’impegno ad utilizzare esclusivamente elementi di base qualificati all’origine.

Alla dichiarazione deve essere allegata la nota di incarico al Direttore Tecnico del centro di trasformazione, controfirmata dallo stesso per accettazione ed assunzione delle responsabilità, ai sensi delle presenti norme, sui controlli sui materiali.

Il Servizio Tecnico Centrale attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione di cui sopra.

La dichiarazione sopra citata deve essere confermata annualmente al Servizio Tecnico Centrale, con allegata una dichiarazione attestante che nulla è variato rispetto al precedente deposito, ovvero siano descritte le avvenute variazioni.

Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:
a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
b) dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata.

Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato.”

Si riporta anche l'estratto del D.P.R. 380/2001 con evidenziato il comma 3 dell'Art. 64.

Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
Sezione I - Adempimenti
Art. 64 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità (Legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2,primo e secondo comma; art. 3, primo e secondo comma)

1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

2. La costruzione delle opere di cui all’articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.

5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.”

Si precisa infine che dal 01 luglio 2014 è entrata in vigore la normativa UNI EN 1090 (marcatura CE della costruzione) che rende superata l'attestazione presso il Servizio Tecnico Centrale per le carpenterie metalliche, ma che non elimina o modifica la figura del Direttore Tecnico di Stabilimento.

lunedì 26 gennaio 2015

QUANTO PESA LA NEVE?


La densità è definita come il rapporto tra massa e volume.
A seconda della sua situazione, la neve può avere densità molto variabili (Fonte: European Avalanche Warning Services).

Tipo di neve
Densità (kg/m3)
Densità (kN/m3)
Neve fresca molto leggera
circa 30
circa 0,3
Neve fresca
circa 100
circa 1,0
Neve feltrata
150 a 300
1,5 a 3,0
Grani arrotondati
250 a 450
2,5 a 4,5
Cristalli sfaccetati
250 a 400
2,5 a 4,0
Brina di profondità
150 a 350
1,5 a 3,5
Neve bagnata
300 a 500
3,0 a 5,0
Nevato a firn
500 a 830
5,0 a 8,3
Ghiaccio di ghiacciao
circa 900
circa 9,0
Ghiaccio puro
917
9,17

La normativa italiana (D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008 e Circ. Min. Infrastrutture e Trasporti 2 febbraio 2009 n. 617 C.S.LL.PP.) ed europea (UNI EN 1991-1-3:2004 Parte 1-3: Azioni in generale - Carichi da neve) fissa il valore del peso per unità di volume pari a 2 kN/m3.
Tale valore però deve essere utilizzato specificatamente per la determinazione del carico da applicare nel caso di accumulo in presenza di “coperture adiacenti o vicine a costruzioni più alte” e “accumuli in corrispondenza di sporgenze”.

Si fa presente inoltre che nella prima versione delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 settembre 2005) è presente un paragrafo specifico “Densità della neve” (par. 3.5.4) nel quale si descrive che la densità aumenta in generale con l'età del manto nevoso e dipende dalla posizione del sito, dal clima e dall'altitudine.
E' riportata altresì la seguente tabella della densità media della neve al suolo.

Tipo di neve
Densità (kN/m3)
Neve fresca, appena caduta
1,0
Dopo parecchie ore o giorni dalla caduta
2,0
Dopo parecchie settimane o mesi dalla caduta
2,5 / 3,5
Umida
4,0

Si potrà, in generale, prendere un valore medio della densità di 1,0 kN/m3, che presenta il vantaggio di avere la semplice equivalenza 1 mm di acqua = 1 cm di neve.
In seguito, la neve fresca è soggetta a processi di metamorfosi che ne aumentano la densità.
A questo punto risulta immediato calcolare l'altezza della neve fresca noto il carico neve al suolo.

Ad esempio un carico neve al suolo di 1,0 kN/m2 (100 kg/m2) corrisponde ad un'altezza di neve fresca di 100 cm.

giovedì 22 gennaio 2015

LA DISCIPLINA DELLE OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO E A STRUTTURA METALLICA



La procedura per la denuncia delle opere strutturali deve essere eseguita rispettando ovviamente le norme attualmente vigenti.

Le norme di riferimento sono:
Il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 integrato con D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e più precisamente al Capo I e II.

La Legge 5 novembre 1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”.

La Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”.

Le Norme tecniche emesse ai sensi del D.P.R. 380/2001 sono:
Il D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” e la Circ. Min. Infrastrutture e Trasporti 2 febbraio 2009 n. 617 C.S.LL.PP. “Istruzioni per l’applicazione delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al Decreto Ministeriale del 14 Gennaio 2008”.

Le Norme tecniche per le costruzioni definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni per garantire le prestazioni richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità.
Le Norme tecniche per le costruzioni forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.

Le Norme tecniche per le costruzioni fanno riferimento ai materiali già contenuti nelle normative precedenti (strutture in cemento armato normale/precompresso e strutture metalliche) ma anche a tutti gli altri materiali per uso strutturale (legno, muratura, vetro, FRP, ecc.). Nessun materiale è quindi escluso.
Fanno inoltre riferimento agli interventi che riguardano le nuove costruzioni e tutti gli interventi sull'esistente (adeguamento, miglioramento e riparazione/intervento locale: vd. Cap. 8 - Par. 8.4).

Gli interventi devono quindi essere realizzati sulla base delle indicazioni contenute nel progetto strutturale, essere controllati e seguiti dal Direttore dei Lavori ed essere infine collaudati.
L'unica eccezione alla redazione del Collaudo statico è nel caso di riparazione/l'intervento locale (anche se rimangono gli altri obblighi sopra descritti).


Segue un estratto del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 intervallato da alcuni commenti.

...omissis.....

PARTE II – Normativa tecnica per l’edilizia

Capo I - Disposizioni di carattere generale

Art. 52 (L) - Tipo di strutture e norme tecniche
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, artt. 1 e 32, comma 1)

1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono:
a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera, nonché i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.

2. Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, l'idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.

3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 53 (L) - Definizioni
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo e terzo comma)

1. Ai fini del presente testo unico si considerano:
a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli;

...omissis.....

Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

Sezione I - Adempimenti

Art. 64 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
(Legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art. 3, primo e secondo comma)

1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

2. La costruzione delle opere di cui all’articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.

5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (Legge n. 1086 del 1971, artt. 4 e 6)

1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale (testo rettificato con comunicato in G.U. n. 47 del 25 febbraio 2002).

Commento: leggendo attentamente il comma 1 e 3 dell'Art. 53 sopra riportato appare evidente che praticamente tutte le strutture (grandi o piccole che siano) debbano essere soggette a Denuncia dei lavori e quindi successivamente a Collaudo statico.

2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

Commento: è prassi comune indicare anche il nome del collaudatore statico sebbene non obbligatorio.

3. Alla denuncia devono essere allegati
a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

Commento: solitamente alla denuncia viene allegata anche la nomina del collaudatore e la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico anche se detto obbligo è a carico del Direttore dei Lavori (vedi più avanti l'Art. 67 comma 3). Da notare che il Collaudo statico deve essere sempre redatto in corso d'opera.

4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito (testo rettificato con comunicato in G.U. n. 47 del 25 febbraio 2002).

Commento: purtroppo avviene spesso che lo sportello non restituisca subito la copia del progetto con il timbro di deposito per cui occorre tornare alcuni giorni dopo per il necessario ritiro.

5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

Commento: purtroppo avviene spesso le varianti in corso d'opera siano depositate dopo che la loro esecuzione sia già iniziata disattendendo quindi un obbligo di Legge.

6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all’atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l’attestazione dell’avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

Commento: al collaudatore deve essere consegnata tutta la documentazione in originale con i timbri di avvenuto deposito:
- Denuncia delle opere
- Disegni esecutivi delle strutture
- Relazione di calcolo delle strutture
- Relazione illustrativa dei materiali impiegati
- Eventuali varianti alle opere strutturali intervenute dopo il primo deposito
- Eventuali integrazioni al progetto redatto dal progettista strutturale principale quali ad esempio relazioni di calcolo e disegni esecutivi dei solai prefabbricati e comunque di tutte le strutture non contenute nel progetto strutturale iniziale
- Relazione a struttura ultimata con allegati i certificati di prova sui materiali emessi da Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (tipicamente cubetti di calcestruzzo e barre di armatura in acciaio per C.A.), certificati di qualità dei profili metallici e i certificati delle strutture lignee.

Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6 e 7) - Collaudo statico
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8)

1. Tutte le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.

2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera.

3. Contestualmente alla denuncia prevista dall’articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.

4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

Commento: è buona norma, anche se non obbligatorio, depositare allo sportello unico la richiesta di terna.

5. Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.

6. In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell’opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.

8. Per il rilascio di licenza d’uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare all’amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo.

...omissis.....



lunedì 19 gennaio 2015

LA PROIEZIONE DEL CARICO NEVE SU UN PIANO INCLINATO

Il carico neve è applicato sulla proiezione orizzontale del piano inclinato su cui insiste.
Si veda lo schema sotto riportato:


Il momento flettente massimo generato dal carico in figura vale:

MSd = 1/8 · q · (L · cos a)2 = 31,25 kN m

Le reazioni vincolari valgono:

Rverticale = q · (L · cos a) / 2 = 25 kN

Rorizzontale = 0 kN

Se invece scomponiamo il carico q sulla lunghezza reale dell'elemento si ottiene il seguente schema:

q = q · cos a = 9,58 kN/m

La reazione vincolare vale:

Rverticale = q · L / 2 = 25 kN


Rorizzontale = 0 kN

Lo schema sopra riportato può essere scomposto nei seguenti due schemi:


I carichi valgono:

q1 = q · (cos a)2 = 9,17 kN/m

q2 = q · cos a · sen a = 2,75 kN/m

Il momento flettente massimo vale:

MSd = 1/8 · q1 · L2 = 31,25 kN m

Il taglio massimo vale:

VSd = q1 · L / 2 = 23,94 kN

Lo sforzo normale massimo vale:

NSd = q2 · L / 2 = 7,18 kN

Le reazioni vincolari valgono:

Rverticale = VSd · cos a + NSd · sen a = 25 kN

Rorizzontale = VSd · sen a - NSd · cos a = 0 kN