L’entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (01 luglio 2009), di cui al D.M. 14 gennaio 2008, ha comportato rinnovati e diversi impegni per tutti i soggetti che intervengono nel processo produttivo edile: progettista, direttore dei lavori, collaudatore, produttore di materiali e costruttori.
Più
precisamente il capitolo 11 definisce le procedure per una corretta
identificazione, qualificazione ed accettazione
dei materiali e prodotti ad uso strutturale, al fine di garantire la
rintracciabilità del prodotto ed i relativi controlli lungo tutta la
filiera dal Produttore sino alla messa in opera in Cantiere.
Un
aspetto importante, della nuova normativa riguarda la responsabilità
dei controlli.
Nei
cantieri tale responsabilità è, prevalentemente, in capo al
Direttore dei Lavori che è tenuto ad acquisire, prima
dell’inizio della fornitura, copia della certificazione; a
verificare che i documenti che accompagnano ogni fornitura in
cantiere riportino gli estremi della certificazione e a rifiutare le
eventuali forniture non conformi.
Ciò
comporta che già in fase di pianificazione degli acquisti, l’impresa
deve richiamare i requisiti dei materiali fissati dal progettista,
compreso il valore minimo di accettabilità e inserirli nel contratto
di fornitura.
Mentre
nei centri di trasformazione dell’acciaio, la responsabilità
dei controlli è in capo al Direttore Tecnico del centro.
Tutti
i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un
trasformatore devono essere accompagnati da idonea documentazione,
che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione
stesso.
La
mancanza della certificazione può comportare la non accettazione del
materiale da parte del Direttore dei Lavori oppure successivamente da
parte del collaudatore e la eventuale successiva rivalsa del
costruttore nei confronti del fornitore.
A
questo punto risulta utile leggere il paragrafo 3.1.7 del capitolo
11.
“Si
definisce Centro di trasformazione un impianto esterno alla fabbrica
e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio
elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati
cavi, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente
impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per
successive lavorazioni.
Il
Centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti
qualificati all’origine, accompagnati dalla documentazione prevista
al § 11.3.1.5.
Particolare
attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di
trasformazione, vengano utilizzati elementi base, comunque
qualificati, ma provenienti da produttori differenti, attraverso
specifiche procedure documentate che garantiscano la rintracciabilità
dei prodotti.
Il
trasformatore deve dotarsi di un sistema di controllo della
lavorazione allo scopo di assicurare che le lavorazioni effettuate
non comportino alterazioni tali da compromettere le caratteristiche
meccaniche e geometriche dei prodotti originari previste dalle
presenti norme.
Il
sistema di gestione della qualità del prodotto, che sovrintende al
processo di trasformazione, deve essere predisposto in coerenza con
la norma UNI EN ISO 9001:2000 e certificato da parte di un organismo
terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che
opera in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006.
Tutti
i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un
trasformatore devono essere accompagnati da idonea documentazione,
specificata nel seguito, che identifichi in modo inequivocabile il
centro di trasformazione stesso.
I
centri di trasformazione sono identificati, ai sensi delle presenti
Norme, come “luogo di lavorazione” e, come tali, sono tenuti ad
effettuare una serie di controlli atti a garantire la permanenza
delle caratteristiche, sia meccaniche che geometriche, del materiale
originario. I controlli devono essere effettuati secondo le
disposizioni riportate nel seguito per ciascuna tipologia di acciaio
lavorato.
Nell’ambito
del processo produttivo deve essere posta particolare attenzione ai
processi di piegatura e di saldatura. In particolare il Direttore
Tecnico del centro di trasformazione deve verificare, tramite
opportune prove, che le piegature e le saldature, anche nel caso di
quelle non resistenti, non alterino le caratteristiche meccaniche
originarie del prodotto. Per i processi sia di saldatura che di
piegatura, si potrà fare utile riferimento alla normativa europea
applicabile.
Per
quanto sopra, è fatto obbligo a
tali centri di nominare un Direttore Tecnico dello stabilimento che
opererà secondo il disposto dell’art. 64, comma 3, del DPR 380/01.
I
centri di trasformazione sono tenuti a dichiarare al Servizio Tecnico
Centrale la loro attività, indicando l’organizzazione, i
procedimenti di lavorazione, le massime dimensioni degli elementi
base utilizzati, nonché fornire copia della certificazione del
sistema di gestione della qualità che sovrintende al processo di
trasformazione. Ogni centro di trasformazione dovrà inoltre indicare
un proprio logo o marchio che identifichi in modo inequivocabile il
centro stesso.
Nella
dichiarazione deve essere indicato l’impegno ad utilizzare
esclusivamente elementi di base qualificati all’origine.
Alla
dichiarazione deve essere allegata la nota di incarico al Direttore
Tecnico del centro di trasformazione, controfirmata dallo stesso per
accettazione ed assunzione delle responsabilità, ai sensi delle
presenti norme, sui controlli sui materiali.
Il
Servizio Tecnico Centrale attesta l’avvenuta presentazione della
dichiarazione di cui sopra.
La
dichiarazione sopra citata deve essere confermata annualmente al
Servizio Tecnico Centrale, con allegata una dichiarazione attestante
che nulla è variato rispetto al precedente deposito, ovvero siano
descritte le avvenute variazioni.
Ogni
fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o
preassemblati deve essere accompagnata:
a)
da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi
dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato
dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del
centro di trasformazione;b) dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata.
Il
Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed
a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le
responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di
cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel
Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che
ha fornito l’eventuale materiale lavorato.”
Si
riporta anche l'estratto del D.P.R. 380/2001 con evidenziato il comma
3 dell'Art. 64.
“Capo
II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica
Sezione
I - AdempimentiArt. 64 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità (Legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2,primo e secondo comma; art. 3, primo e secondo comma)
1.
La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in
modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle
strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.
2.
La costruzione delle opere di cui all’articolo 53, comma 1, deve
avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico
abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie
competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi
professionali.
3.
L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un
tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle
proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi
professionali.
4.
Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di
tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.
5.
Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di
sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera
al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del
progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto
riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.”
Si
precisa infine che dal 01 luglio 2014 è entrata in vigore la
normativa UNI EN 1090 (marcatura CE della costruzione) che rende
superata l'attestazione presso il Servizio Tecnico Centrale per le
carpenterie metalliche, ma che non elimina o modifica la figura del
Direttore Tecnico di Stabilimento.
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