La
procedura per la denuncia delle opere strutturali deve essere
eseguita rispettando ovviamente le norme attualmente vigenti.
Le
norme di riferimento sono:
Il
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 integrato con D.Lgs. 27 dicembre
2002 n. 301 “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia” e più precisamente al Capo I e II.
La
Legge 5 novembre 1971, n. 1086 “Norme per la disciplina
delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
ed a struttura metallica”.
La
Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”.
Le
Norme tecniche emesse ai sensi del D.P.R. 380/2001 sono:
Il
D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme
tecniche per le costruzioni” e la Circ. Min. Infrastrutture e
Trasporti 2 febbraio 2009 n. 617 C.S.LL.PP. “Istruzioni per
l’applicazione delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui
al Decreto Ministeriale del 14 Gennaio 2008”.
Le
Norme tecniche per le costruzioni definiscono i principi per il
progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni per
garantire le prestazioni richieste in termini di requisiti essenziali
di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di
durabilità.
Le
Norme tecniche per le costruzioni forniscono quindi i criteri
generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere
utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali
e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti
alla sicurezza strutturale delle opere.
Le
Norme tecniche per le costruzioni fanno riferimento ai materiali
già contenuti nelle normative precedenti (strutture in cemento
armato normale/precompresso e strutture metalliche) ma anche a
tutti gli altri materiali per uso strutturale (legno, muratura,
vetro, FRP, ecc.). Nessun materiale è quindi escluso.
Fanno
inoltre riferimento agli interventi che riguardano le nuove
costruzioni e tutti gli interventi sull'esistente (adeguamento,
miglioramento e riparazione/intervento locale: vd. Cap. 8 - Par.
8.4).
Gli
interventi devono quindi essere realizzati sulla base delle
indicazioni contenute nel progetto strutturale, essere controllati e
seguiti dal Direttore dei Lavori ed essere infine collaudati.
L'unica
eccezione alla redazione del Collaudo statico è nel caso di
riparazione/l'intervento locale (anche se rimangono gli altri
obblighi sopra descritti).
Segue
un estratto del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
intervallato da alcuni commenti.
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PARTE
II – Normativa tecnica per l’edilizia
Capo
I - Disposizioni di carattere generale
Art.
52 (L) - Tipo di strutture e norme tecniche
(Legge
3 febbraio 1974, n. 64, artt. 1 e 32, comma 1)
1.
In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia
private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche
riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del
Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della
collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le
norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono
adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme
definiscono:
a)
i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento;
b)
i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del
tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera,
nonché i criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni;
c)
le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di
sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali
e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni,
torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
d)
la protezione delle costruzioni dagli incendi.
2.
Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in
muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e
precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per
edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, l'idoneità di
tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata
dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su
conforme parere dello stesso Consiglio.
3.
Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi
aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione
dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Art.
53 (L) - Definizioni
(Legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo e terzo comma)
1.
Ai fini del presente testo unico si considerano:
a)
opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle
composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed
armature che assolvono ad una funzione statica;
b)
opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte
di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si
imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di
natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto
statico voluto;
c)
opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è
assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o
in altri metalli;
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Capo
II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica
Sezione
I - Adempimenti
Art.
64 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
(Legge
n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo
comma; art. 3, primo e secondo comma)
1.
La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in
modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle
strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.
2.
La costruzione delle opere di cui all’articolo 53, comma
1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da
un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti
delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi
professionali.
3.
L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un
tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle
proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi
professionali.
4.
Il progettista ha la responsabilità
diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque
realizzate.
5.
Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di
sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera
al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del
progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto
riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.
Art.
65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura
ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica (Legge n. 1086 del 1971,
artt. 4 e 6)
1.
Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio,
devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico,
che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio
tecnico regionale (testo rettificato con comunicato in G.U. n. 47 del
25 febbraio 2002).
Commento:
leggendo attentamente il comma 1 e 3 dell'Art. 53 sopra riportato
appare evidente che praticamente tutte le strutture (grandi o piccole
che siano) debbano essere soggette a Denuncia dei lavori e quindi
successivamente a Collaudo statico.
2.
Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del
committente, del progettista delle strutture, del direttore dei
lavori e del costruttore.
Commento:
è prassi comune indicare anche il nome del collaudatore statico
sebbene non obbligatorio.
3.
Alla denuncia devono essere allegati
a)
il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal
progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le
calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle
strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei
riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle
condizioni di sollecitazione;
b)
una relazione illustrativa
in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore
dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e
le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
Commento:
solitamente alla denuncia viene allegata anche la nomina del
collaudatore e la contestuale dichiarazione di accettazione
dell’incarico anche se detto obbligo è a carico del Direttore dei
Lavori (vedi più avanti l'Art. 67 comma 3). Da notare che il
Collaudo statico deve essere sempre redatto in corso d'opera.
4.
Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della
presentazione, una copia del progetto e della relazione con
l'attestazione dell'avvenuto deposito (testo rettificato con
comunicato in G.U. n. 47 del 25 febbraio 2002).
Commento:
purtroppo avviene spesso che lo sportello non restituisca subito la
copia del progetto con il timbro di deposito per cui occorre tornare
alcuni giorni dopo per il necessario ritiro.
5.
Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre
alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario,
devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro
esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati
previsti nel presente articolo.
Commento:
purtroppo avviene spesso le varianti in corso d'opera siano
depositate dopo che la loro esecuzione sia già iniziata
disattendendo quindi un obbligo di Legge.
6.
A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni,
il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una
relazione, redatta in triplice copia, sull’adempimento degli
obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
a)
i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da
laboratori di cui all’articolo 59;
b)
per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni
indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in
coazione;
c)
l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie
dei relativi verbali firmate per copia conforme.
7.
Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all’atto
stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma
6 con l’attestazione dell’avvenuto deposito, e provvede a
trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico
regionale.
8.
Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione,
unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.
Commento:
al collaudatore deve essere consegnata tutta la documentazione in
originale con i timbri di avvenuto deposito:
-
Denuncia delle opere
-
Disegni esecutivi delle strutture
-
Relazione di calcolo delle strutture
-
Relazione illustrativa dei materiali impiegati
-
Eventuali varianti alle opere strutturali intervenute dopo il primo
deposito
-
Eventuali integrazioni al progetto redatto dal progettista
strutturale principale quali ad esempio relazioni di calcolo e
disegni esecutivi dei solai prefabbricati e comunque di tutte le
strutture non contenute nel progetto strutturale iniziale
-
Relazione a struttura ultimata con allegati i certificati di prova
sui materiali emessi da Laboratorio autorizzato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (tipicamente cubetti di calcestruzzo e
barre di armatura in acciaio per C.A.), certificati di qualità dei
profili metallici e i certificati delle strutture lignee.
Art.
67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6 e 7) - Collaudo statico
(Legge
5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8)
1.
Tutte le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, la cui
sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono
essere sottoposte a collaudo statico.
2.
Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un
architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia
intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione
dell’opera.
3.
Contestualmente alla denuncia prevista dall’articolo 65, il
direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello
unico l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e
la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico,
corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma
2.
4.
Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue
in proprio, è fatto obbligo al costruttore di
chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di
inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a
quello degli architetti, la designazione di una terna di
nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
Commento:
è buona norma, anche se non obbligatorio, depositare allo sportello
unico la richiesta di terna.
5.
Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il
direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al
collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.
6.
In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati
da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell’opera,
fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.
7.
Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il
certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio
tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione
allo sportello unico.
8.
Per il rilascio di licenza d’uso o di agibilità, se
prescritte, occorre presentare all’amministrazione comunale una
copia del certificato di collaudo.
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